Art. 24 · Riscossione delle quote sindacali
Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 24

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Riscossione delle quote sindacali

In vigore dal 15 gen 1999
1. Le quote sindacali a carico degli iscritti alle Organizazioni Sindacali di categoria sono trattenute, su delega dei professionisti, dalle Aziende sanitarie presso le quali i professionisti medesimi prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti postali o bancari intestati alle rispettive OO.SS.. Contestualmente, alle OO.SS., è inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono applicate le ritenute sindacali con l'indicazione dell'importo delle relative quote. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Aziende sanitarie da parte delle OO.SS. nazionali di categoria. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico delle Aziende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-24