Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 23
23 / 28Contributo previdenziale
In vigore dal 15 gen 1999
1. A favore dei professionisti incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione delle somme versate e del professionista cui si riferiscono, alle casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge 335195 e nel rispetto delle decorrenze della stessa legge, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo professionista, calcolato sul compenso tabellare di cui ai commi 1 e 2 dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-23