Art. 20 · Compenso per l'esercizio di attività psicoterapeutica
Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 20

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Compenso per l'esercizio di attività psicoterapeutica

In vigore dal 15 gen 1999
1. Agli psicologi abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività ai sensi della vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% del compenso orario di cui all', comma 1, per ogni ora di incarico destinata a tale attività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-20