Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 29 ott 1998
1. La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio a decorrere dal 1 gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e della navigazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 settembre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Con siglio dei Ministri Costa, Ministro dei lavori pubblici Burlando, Ministro dei trasporti e della naviga zione Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 12
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-04;355#art-9