Art. 8 · Forma e notifica delle decisioni della Commissione farmaceutica aziendale
Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali

Art. 8

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Forma e notifica delle decisioni della Commissione farmaceutica aziendale

In vigore dal 9 nov 1998
Forma e notifica delle decisioni della Commissione farmaceutica aziendale 1. La decisione della Commissione deve essere motivata e deve essere firmata dal presidente e dal segretario. 2. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, è depositato entro venti giorni dalla data della riunione ed allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante. 3. La decisione viene notificata, entro dieci giorni dal deposito, con lettera raccomandata a.r. a firma del presidente, all'Azienda ed al titolare o direttore responsabile della farmacia. 4. Qualora la decisione attenga a provvedimenti di cui al comma 16 dell', la notifica deve contenere espresso riferimento alla facoltà di impugnativa della decisione stessa dinanzi alla Commissione regionale nonché, per i provvedimenti di sospensione non cautelare o di risoluzione del rapporto convenzionale, la data di inizio del provvedimento adottato calcolata tenuto conto della possibilità di ricorso alla Commissione regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-8