Art. 7 · Decisioni della Commissione farmaceutica aziendale
Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali

Art. 7

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Decisioni della Commissione farmaceutica aziendale

In vigore dal 9 nov 1998
1. La Commissione, esaminati gli atti, i documenti e le produzioni di parte, ascoltato il relatore nonché, se presenti, il rappresentante dell'Azienda e il titolare o il direttore responsabile della farmacia può adottare: 1. Relativamente alle ricette, una delle seguenti determinazioni: a) annullamento totale o parziale della ricetta; b) convalida definitiva del pagamento. 2. Nei confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti: a) proscioglimento; b) richiamo; c) richiamo con diffida; d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale; e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno; f) risoluzione del rapporto convenzionale. 2. Nei confronti delle farmacie, il provvedimento di sospensione di cui al punto e) può essere commutato dalla commissione, su richiesta della farmacia o dell'Azienda, in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto aver luogo la sospensione, calcolata sulla media mensile relativa ai 12 mesi precedenti a quello della sospensione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-7