Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali
Art. 7
25 / 30Decisioni della Commissione farmaceutica aziendale
In vigore dal 9 nov 1998
1. La Commissione, esaminati gli atti, i documenti e le produzioni di parte, ascoltato il relatore nonché, se presenti, il rappresentante dell'Azienda e il titolare o il direttore responsabile della farmacia può adottare:
1. Relativamente alle ricette, una delle seguenti determinazioni:
a) annullamento totale o parziale della ricetta;
b) convalida definitiva del pagamento.
2. Nei confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti:
a) proscioglimento;
b) richiamo;
c) richiamo con diffida;
d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale;
e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;
f) risoluzione del rapporto convenzionale.
2. Nei confronti delle farmacie, il provvedimento di sospensione di cui al punto e) può essere commutato dalla commissione, su richiesta della farmacia o dell'Azienda, in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto aver luogo la sospensione, calcolata sulla media mensile relativa ai 12 mesi precedenti a quello della sospensione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-7