Art. 6 · Delibere e verbali
Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali

Art. 6

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Delibere e verbali

In vigore dal 9 nov 1998
1. Le commissioni deliberano a maggioranza di voti dei presenti. 2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 3. Per ogni riunione è redatto apposito verbale nel quale sono indicati: a) il giorno, mese e anno; b) il nome dei componenti effettivi e supplenti presenti; c) l'ordine del giorno; d) le questioni discusse e le delibere adottate. 4. Il verbale di ciascuna riunione è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti effettivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-6