Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali
Art. 6
24 / 30Delibere e verbali
In vigore dal 9 nov 1998
1. Le commissioni deliberano a maggioranza di voti dei presenti.
2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Per ogni riunione è redatto apposito verbale nel quale sono indicati:
a) il giorno, mese e anno;
b) il nome dei componenti effettivi e supplenti presenti;
c) l'ordine del giorno;
d) le questioni discusse e le delibere adottate.
4. Il verbale di ciascuna riunione è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti effettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-6