Regolamento delle commissioni farmaceutiche aziendali e regionali
Art. 3
21 / 30Compiti delle Commissioni farmaceutiche aziendale e regionale
In vigore dal 9 nov 1998
1. La Commissione farmaceutica aziendale ha competenza a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza all'Accordo (e/o accordo regionale di competenza ed a decidere, in via definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all'annullamento totale o parziale delle ricette sottoposte al suo esame in relazione a quanto previsto dall' dell'Accordo nazionale.
2. La Commissione farmaceutica regionale ha competenza a risolvere le difformità interpretative che possono insorgere in ordine all'applicazione del presente Accordo; a formulare proposte per quanto concerne gli indirizzi e il coordinamento dell'assistenza farmaceutica regionale; a individuare i temi per l'aggiornamento professionale di categoria; a pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi prodotti avverso i provvedimenti adottati, in prima istanza, dalle Commissioni aziendali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-rdc-3