Art. 18
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie

Art. 18

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In vigore dal 9 nov 1998
1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1997.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371#art-acn-18