Art. 5 · Autocertificazione
Capo IISez. I

Art. 5

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Autocertificazione

In vigore dal 28 dic 2012
1. Fuori dei casi previsti dall', i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente; b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzioassenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
  • Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ha disposto: - (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto"; - (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-03;252#art-5