Capo II›Sez. I
Art. 4
4 / 14Comunicazioni in via telematica
In vigore dal 28 dic 2012
1. La documentazione circa la sussistenza delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza previste dall' della legge 31 maggio 1965, n. 575, può essere conseguita mediante l'utilizzazione di collegamenti informatici o telematici tra le amministrazioni interessate ed una o più prefetture dotate di specifico archivio automatizzato, attivati sulla base di convenzioni approvate dal Ministero dell'interno, in modo da:
a) attestare con strumenti automatizzati l'inesistenza delle predette cause interdittive, allo scopo di conseguire risultati equivalenti alle comunicazioni di cui all';
b) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative alle attestazioni prodotte.
2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro quindici giorni dalla richiesta nominativa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
- Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ha disposto: - (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto"; - (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-03;252#art-4