Art. 4 · Disposizioni transitorie

Art. 4

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 ago 1998
1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, la rata in acconto, salvo quanto disposto dall', comma 5, è determinata in misura pari al settanta per cento dell'ultimo contributo erogato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-05-04;187#art-4