Art. 3 · Disposizioni transitorie

Art. 3

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 apr 2001
1. Il personale della scuola che abbia già presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui all', comma 1, può, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o integrare la predetta dichiarazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-28;351#art-3