Capo II
Art. 24
24 / 25Azioni amministrativa e giudiziaria
In vigore dal 16 giu 1998
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall', comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le controversie relative all'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sono decise in via amministrativa ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Resta ferma l'azione giudiziaria ordinaria prevista dall'articolo 39 del citato decreto n. 640 del 1972, anche in mancanza del previo esperimento del ricorso amministrativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-24