Art. 20 · Modalità di emissione delle ricevute delle scommesse
Capo II

Art. 20

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Modalità di emissione delle ricevute delle scommesse

In vigore dal 16 giu 1998
1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al Ministero delle finanze, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa. Il collegamento telematico con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria è gratuito. 2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-20