Art. 16 · Base imponibile
Capo II

Art. 16

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Base imponibile

In vigore dal 16 giu 1998
1. Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-16