Art. 15 · Soggetti passivi
Capo II

Art. 15

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Soggetti passivi

In vigore dal 16 giu 1998
1. Sono soggetti all'imposta unica di cui all': a) i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi; b) i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate; c) il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie; d) gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-08;169#art-15