Capo I
Art. 3
3 / 46Presidente e componenti
In vigore dal 16 feb 1999
1. Il presidente è eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
2. Il presidente rappresenta il Garante, e sulla base degli indirizzi e dei criteri generali di cui all', comma 1, lettera a):
a) designa i componenti preposti alla cura di singole questioni;
b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;
c) coordina i rapporti del Garante con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, e sovraintende alle relazioni con le autorità indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorità di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali;
d) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di transigere.
3. Il Garante nomina un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente può delegare temporaneamente singole funzioni ad uno dei componenti.
5. I componenti curano i rapporti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, in base alle decisioni del Garante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-3