Art. 26 · P a g a m e n t i
Capo VIII

Art. 26

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P a g a m e n t i

In vigore dal 16 feb 1999
1. I pagamenti da imputarsi alla contabilità speciale sono disposti dal presidente o, per sua delega, dal segretario generale o da altro dirigente. 2. Sugli ordini di pagamento emessi dal presidente, dal segretario generale o dal dirigente di cui al comma 1, è apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-26