Art. 24 · Programmazione finanziaria
Capo VIII

Art. 24

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Programmazione finanziaria

In vigore dal 16 feb 1999
1. Le spese sono disposte sulla base di un documento programmatico che fissa, all'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima da osservare nello svolgimento dell'attività istituzionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501#art-24