Art. 9 · Revisione del classamento
Capo III

Art. 9

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Revisione del classamento

In vigore dal 27 mag 1998
1. Per ciascuna zona censuaria, i competenti uffici del dipartimento del territorio procedono alla revisione del classamento, sulla base: a) dell'articolazione del territorio comunale in microzone, definita ai sensi dell'; b) dei quadri di qualificazione e classificazione, definiti ai sensi dell'; c) dei criteri e dei fattori indicati nell', utilizzando le informazioni descrittive e censuarie presenti nella banca dati del catasto edilizio urbano e quelle rappresentate nelle schede descrittive delle microzone predisposte dai comuni, nonché le risultanze delle indagini immobiliari svolte in sede locale. 2. Ai fini della concreta attribuzione del classamento gli uffici: a) identificano, con una apposita scala di misura, il livello delle qualità urbane ed ambientali di ciascuna microzona; b) definiscono per ciascuna categoria a destinazione ordinaria, le classi pertinenti a ciascuna microzona, desumendole tra quelle presenti nel quadro di classificazione della corrispondente zona censuaria, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, lettera c); c) attribuiscono a ciascuna unità immobiliare la categoria, sulla base della definizione di cui all', comma 2, e la classe, in coerenza con quelle individuate per la specifica microzona alla lettera b), e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell'intorno, emergenti dagli atti descrittivi e censuari dell'attuale classamento. Le risultanze sono oggetto di perequazione in base ai valori e redditi immobiliari espressi dal mercato locale. 3. Nel corso delle operazioni revisionali l'amministrazione comunale viene sentita ai fini della perequazione del classamento tra le diverse microzone in cui risulta articolato il territorio. 4. I prospetti di classamento sono oggetto di pubblicizzazione per centottanta giorni presso i comuni e, per quelli relativi ai comuni capoluoghi di provincia, anche presso le sedi degli uffici del dipartimento del territorio, durante i quali i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni mediante fogli informativi conformi ai moduli predisposti dall'amministrazione. Le osservazioni concernono i caratteri descritti nell', commi 6 e 7. 5. Per la successiva pubblicazione ufficiale degli atti soggetti alla revisione del classamento, si applicano le disposizioni previste dagli del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, così come convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivamente modificato dall' del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, nonché quelle previste dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, recante l'approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, e dal paragrafo 29-bis dell'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989. 6. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'amministrazione di verificare le caratteristiche delle singole unità immobiliari, oggetto della revisione, con procedure anche automatizzate, ovvero di recepire le modificazioni intervenute nelle condizioni socioeconomiche ed urbanistiche dei perimetri territoriali di cui al capo I ed, ove ricorrano i presupposti, modificare le relative risultanze censuarie, ai sensi dell', commi 21 e 22, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-23;138#art-9