Art. 12 · Disposizioni transitorie
Capo IV

Art. 12

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 mag 1998
1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa le commissioni censuarie provinciali e centrale continuano ad operare nell'attuale composizione sino alla data di insediamento dei membri nominati ai sensi degli , capo IV. La data di insediamento è fissata, per tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-23;138#art-12