Art. 8 bis · Revoca del conferimento.
Capo II

Art. 8 bis

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Revoca del conferimento.

In vigore dal 22 gen 2025
1. La revoca del contributo di cui all', con esclusione degli interventi di cui al comma 5.1, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di: a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all', comma 3; b) mancata presentazione della relazione di cui all', comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all', comma 2; d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato. 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di cui al comma 1, è altresì disposta la revoca degli interventi di cui all', comma 5.1, in corso di realizzazione e non trasferiti al Ministero dell'istruzione e del merito. 2. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare, perentoriamente, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La richiesta è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all', comma 2. 3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all', comma 2, può essere anche parziale. 4. In caso di revoca, rinuncia, decadenza l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, in favore della categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non provveda al versamento entro il termine di venti giorni dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione della comunicazione della revoca o della decadenza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Il beneficiario che non provveda alla restituzione delle somme non può concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-10;76#art-8-bis