Art. 4 · Il direttore
Titolo II

Art. 4

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Il direttore

In vigore dal 12 mag 1998
1. Il direttore del Centro è nominato dall'Autorità, su proposta del presidente di quest'ultima, tra esperti di adeguata competenza e professionalità; se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo per la durata dell'incarico. Sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all', comma 1, ed è responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, nonché dei risultati conseguiti. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal funzionario responsabile di un'Area di cui all', da lui designato. L'incarico, della durata massima di cinque anni, può essere rinnovato o revocato per giusta causa. 2. Con il provvedimento di nomina di cui al comma 1 è, altresì, determinato il trattamento economico, posto a carico del Centro, sulla base delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti di aziende industriali. 3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all' e avvalendosi delle strutture di cui all', il direttore: a) provvede alla direzione e gestione del personale; b) predispone annualmente il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, nei limiti delle risorse assegnate al Centro con le modalità previste all', comma 2; c) dispone l'acquisizione dei beni, dei servizi e di quant'altro necessario per l'attuazione del programma e la gestione del Centro, salvo quanto previsto dagli del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-23;522#art-4