Capo II
Art. 14
14 / 15Idoneità nazionali
In vigore dal 31 gen 1998
1. Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all' sono equipollenti come di seguito indicato:
a) Area medica:
1) dermosifilopatia: dermatologia e venereologia;
2) diabetologia: malattie metaboliche e diabetologia;
3) dietetica: scienza dell'alimentazione e dietetica;
4) gastroenterologia ed endoscopia digestiva: gastroenterologia;
5) pneumologia: malattie dell'apparato respiratorio;
6) recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi: medicina fisica e riabilitazione;
b) Area di chirurgia:
1) chirurgia ed endoscopia digestiva: chirurgia generale;
2) chirurgia plastica: chirurgia plastica e rico-struttiva;
3) oculistica: oftalmologia;
4) urologia pediatrica: urologia;
c) Area di medicina diagnostica e dei servizi:
1) anatomia e istologia patologia: anatomia patologica;
2) medicina legale e delle assicurazioni sociali: medicina legale;
3) microbiologia: microbiologia e virologia;
4) virologia: microbiologia e virologia;
5) radiologia diagnostica: radiodiagnostica;
6) immunoematologia e servizio trasfusionale: medicina trasfusionale;
d) Area di sanità pubblica:
1) medicina del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
2) igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri: direzione medica di presidio ospedaliero;
e) Area di odontoiatria:
1) odontoiatria e stomatologia: odontoiatria;
f) Aree veterinarie:
1) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:
a) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
2) sanità animale e igiene dell'allevamento delle produzioni animali:
a) sanità animale;
b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
g) Area di farmacia:
1) farmacista dirigente: farmacia ospedaliera; farmacia territoriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;484#art-14