Titolo III›Capo V
Art. 75
75 / 78Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali
In vigore dal 31 gen 1998
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e istituti zooprofilattici sperimentali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguare, per la parte compatibile i propri regolamenti organici del personale alle disposizioni del presente regolamento per la disciplina dei concorsi, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-75