Titolo III›Capo IV
Art. 72
72 / 78Prove d'esame
In vigore dal 31 gen 1998
1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;
b) prova teorico pratica:
predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio;
c) prova orale:
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-72