Art. 72 · Prove d'esame
Titolo IIICapo IV

Art. 72

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Prove d'esame

In vigore dal 31 gen 1998
1. Le prove di esame sono le seguenti: a) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie; b) prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio; c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-72