Titolo III›Capo II
Art. 61
61 / 78P u n t e g g i o
In vigore dal 31 gen 1998
1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono cosi ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le U.s.l., le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli e presso altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
b) servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a), punti 0,50.
5. Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purchè attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-61