Art. 54 · Prove d'esame
Titolo IIICapo I

Art. 54

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Prove d'esame

In vigore dal 31 gen 1998
1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo: a) prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso; b) prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto; c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-54