Art. 4 · Esclusione dai concorsi
Titolo ICapo I

Art. 4

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Esclusione dai concorsi

In vigore dal 31 gen 1998
1. L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-4