Art. 2 · Bando di concorso
Titolo ICapo I

Art. 2

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Bando di concorso

In vigore dal 31 gen 1998
1. L'assunzione in servizio è disposta dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende. 2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. 3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso. 4. I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. 5. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso. 6. Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione. 7. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. 8. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
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