Art. 14 · Valutazione delle prove d'esame
Titolo ICapo II

Art. 14

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Valutazione delle prove d'esame

In vigore dal 31 gen 1998
1. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 2. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 3. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-14