Titolo I›Capo II
Art. 14
14 / 78Valutazione delle prove d'esame
In vigore dal 31 gen 1998
1. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
3. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-14