Capo I
Art. 7
7 / 36Organizzazione e personale dell'Agenzia
In vigore dal 6 gen 1998
1. La dotazione organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo di sessanta unità. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell', comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento, a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.
2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attività dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia, previa determinazione di appositi criteri, acquisita la disponibilità degli interessati, individua con propri provvedimenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui l'Agenzia può avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione di detto personale in posizione di fuori ruolo non può superare il periodo massimo di sei mesi.
3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilità nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia presentato la relativa richiesta e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilità comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno si provvederà alla soppressione dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili.
4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilità di cui al comma 3 è sottoposto ad accertamento e valutazione della professionalità richiesta, secondo i criteri e le modalità definiti dal consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.
5. L'Agenzia può utilizzare, nell'ambito della dotazione organica massima consentita, anche personale in posizione di comando o di fuori ruolo ai sensi dell', comma 78, lettera b), della legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di essa dalla data indicata dalla richiesta, purchè vi sia l'assenso degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata esperienza e professionalità nel settore delle autonomie locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola volta.
7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa la gestione del fondo finanziario di mobilità. Il direttore generale è il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti all'albo, ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi "curricula". È inoltre responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facoltà di assegnare ad altro funzionario la responsabilità di singoli procedimenti.
8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore è stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all' della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-7