Art. 34 · Norme transitorie e finali
Capo VI

Art. 34

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Norme transitorie e finali

In vigore dal 6 gen 1998
1. Gli organi dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previsto dall', comma 9, nell'esercizio delle funzioni relative ai segretari comunali e provinciali spettanti all'Amministrazione dell'interno. 2. Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all', comma 74, della legge, ai segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previgenti in materia di segretari comunali e provinciali. Può continuare ad applicarsi il collocamento fuori ruolo previsto dall' del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti oneri finanziari, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a carico del fondo di mobilità di cui all', comma 73, della legge, parzialmente utilizzando i diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. 3. Il consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera il bilancio di previsione per l'anno in corso, relativamente ai mesi che mancano alla fine dell'anno.
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