Capo V
Art. 32
32 / 36Revisori dei conti
In vigore dal 6 gen 1998
1. Il collegio dei revisori è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili.
2. Il collegio dura in carica tre anni ed i componenti possono essere nominati solo per un altro triennio.
3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
4. Il collegio elegge nel proprio seno un proprio presidente.
5. Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile in tema di sindaci delle società per azioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-32