Art. 31 · Rendiconto generale di gestione
Capo V

Art. 31

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Rendiconto generale di gestione

In vigore dal 6 gen 1998
1. Il rendiconto generale della gestione è composto dai seguenti documenti: a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto è data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere; b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile; c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile; d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonché con l'indicazione della attività svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati. 2. Il rendiconto generale della gestione è deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed è trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-31