Capo IV
Art. 20
20 / 36Risorse per la gestione dell'Agenzia e fondo di mobilità
In vigore dal 6 gen 1998
Risorse per la gestione dell'Agenzia
e fondo di mobilità
1. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilità di cui all', comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresì, i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall', comma 2.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia ed acceso presso l'istituto di credito di cui all', comma 1.
3. Il fondo finanziario di mobilità, di cui all', comma 73, della legge, è attribuito all'Agenzia ed è determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente.
4. La percentuale di cui al comma 3 è fissata, in attesa della determinazione in sede di accordo contrattuale, nella misura del 15% del trattamento economico del segretario. L'importo derivante dal predetto calcolo è rapportato al coefficiente stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione tenuto conto anche della classe demografica di ciascun ente.
5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, il trattamento economico fondamentale lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente distinto nelle componenti: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, retribuzione individuale di anzianità, assegno personale, maturato economico, retribuzione di posizione, maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata.
6. La misura del 15% di cui al comma 5 può essere aumentata, con delibera motivata del consiglio nazionale di amministrazione e su proposta del presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-20