Art. 5
5 / 6In vigore dal 23 gen 1998
1. La tassa di ammissione agli esami è stabilita nella misura determinata dalla normativa vigente in materia di tassa di ammissione agli esami di Stato.
2. Il contributo da versare all'economato dell'università presso cui il candidato intende sostenere gli esami viene stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-18;470#art-5