Art. 16 · Obbligo di risposta
Capo V

Art. 16

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Obbligo di risposta

In vigore dal 21 feb 1998
1. I legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento sono tenuti a fornire i dati e le notizie richieste e sono soggetti alle sanzioni previste dall' della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506#art-16