Art. 17 · Prevenzione sanitaria

Art. 17

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Prevenzione sanitaria

In vigore dal 5 dic 1997
1. Con la periodicità disposta dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Il mancato assoggettamento agli accertamenti o la temporanea inabilità dello studente determinano la sospensione dalle attività che comportino prestazioni esposte a rischio. 3. La sopravvenuta inidoneità fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dalla scuola. 4. La scuola assicura il segreto professionale sulle condizioni sanitarie. 5. Nell'espletamento delle attività didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399#art-17