Capo III
Art. 7
7 / 22Titolo alcolometrico
In vigore dal 27 set 1997
1. Per poter essere immesso al consumo il brandy italiano deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume.
2. Il titolo alcolometrico volumico per il consumo è ottenuto mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-7