Art. 6 · Aggiunte
Capo III

Art. 6

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Aggiunte

In vigore dal 27 set 1997
1. Nella preparazione del brandy italiano è consentita l'aggiunta di: a) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito; b) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209; c) sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all', comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-6