Capo III
Art. 6
6 / 22Aggiunte
In vigore dal 27 set 1997
1. Nella preparazione del brandy italiano è consentita l'aggiunta di:
a) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito;
b) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
c) sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all', comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-6