Art. 5 · Definizione
Capo III

Art. 5

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Definizione

In vigore dal 27 set 1997
1. La denominazione "brandy italiano" è riservata all'acquavite ottenuta in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale, ai sensi dell', paragrafo 4, lettera e), e dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1576/89, e invecchiata almeno dodici mesi in magazzini ubicati nel territorio nazionale, soggetti al regime di deposito fiscale, in recipienti di quercia non verniciati nè rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. 2. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento è consentito alle condizioni previste dall', comma 3.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-5