Art. 4 · lndicazione geografica
Capo II

Art. 4

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lndicazione geografica

In vigore dal 27 set 1997
1. Le acquaviti di frutta italiane elencate al punto 7 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, possono essere commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni: a) le acquaviti sono distillate nelle aree geografiche cui fa riferimento l'indicazione stessa; b) le acquaviti hanno un titolo alcolometrico non inferiore a 40 per cento in volume; c) tutte le operazioni successive alla distillazione sono effettuate nelle aree geografiche di cui alla lettera a), esclusi l'imbottigliamento e le attività strettamente connesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-4