Capo II
Art. 3
3 / 22Aggiunte e invecchiamento
In vigore dal 27 set 1997
1. Fermo restando quanto stabilito dagli del presente regolamento, nella preparazione delle acquaviti di frutta è consentita l'aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione è stata ottenuta la bevanda.
2. La durata dell'invecchiamento, effettuato in magazzini soggetti al regime di deposito fiscale, può essere indicata nella presentazione e nella promozione della bevanda e deve essere espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
3. Qualora il prodotto sottoposto ad invecchiamento è trasferito in diverso idoneo magazzino della stessa o di altra ditta, il periodo di invecchiamento già maturato si cumula con quello successivo, purchè le operazioni di trasferimento siano previamente comunicate agli organi di controllo, e siano completate, in regime di vigilanza fiscale, entro il tempo strettamente necessario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-3