Capo I
Art. 2
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In vigore dal 27 set 1997
1. Nella preparazione delle acquaviti è consentita l'aggiunta di:
a) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
b) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-2