Art. 2 · Aggiunte
Capo I

Art. 2

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Aggiunte

In vigore dal 27 set 1997
1. Nella preparazione delle acquaviti è consentita l'aggiunta di: a) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209; b) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297#art-2