Art. 9 · Rilascio del certificato a seguito di approvazione in unico esemplare
Titolo IICapo II

Art. 9

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Rilascio del certificato a seguito di approvazione in unico esemplare

In vigore dal 13 gen 1998
Rilascio del certificato a seguito di approvazione in unico esemplare 1. L'ente tecnico, a seguito dell'esito favorevole delle visite e prove effettuate ai sensi dell'allegato II del presente regolamento, ovvero delle prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. (International Organization for Standardization) applicabili, rilascia al richiedente il certificato di approvazione con cui lo autorizza a fissare la targa di approvazione sul contenitore. 2. Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato è inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-9