Art. 25 · Tariffe
Titolo V

Art. 25

25 / 25

Tariffe

In vigore dal 13 gen 1998
1. I diritti dovuti dagli interessati per le prestazioni ed i servizi richiesti alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le relative imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti da presentare sono regolati in conformità all'articolo 405 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 227 con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. 2. Per le operazioni di cui al comma 1, che, a richiesta degli interessati, vengono effettuate presso la loro sede, sono altresì a carico degli stessi le spese per indennità di missione da corrispondere al personale operatore dell'Amministrazione dello Stato, in applicazione della legge 1 dicembre 1986, n. 870. 3. Per le operazioni per le quali viene richiesto l'intervento del Registro italiano navale o delle Ferrovie dello Stato, Società di trasporti e servizi per azioni, valgono le tariffe per gli stessi in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 20
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-25