Art. 23 · Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso
Titolo IV

Art. 23

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Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso

In vigore dal 13 gen 1998
1. Quando un contenitore è trovato dalle autorità addette al controllo, in condizioni tali da poter creare un rischio per la sicurezza, è fermato. 2. Tuttativa, le autorità addette al controllo ne possono permettere il trasporto alle condizioni di sicurezza che ritengono più idonee al fine di consentirne la riparazione, o destinarlo allo scarico o trasportarlo fino ad un luogo in cui può essere ripristinato. 3. Il riutilizzo del contenitore non è comunque ulteriormente permesso sino al suo ripristino in condizioni di sicurezza.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-23