Titolo IV
Art. 23
23 / 25Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso
In vigore dal 13 gen 1998
1. Quando un contenitore è trovato dalle autorità addette al controllo, in condizioni tali da poter creare un rischio per la sicurezza, è fermato.
2. Tuttativa, le autorità addette al controllo ne possono permettere il trasporto alle condizioni di sicurezza che ritengono più idonee al fine di consentirne la riparazione, o destinarlo allo scarico o trasportarlo fino ad un luogo in cui può essere ripristinato.
3. Il riutilizzo del contenitore non è comunque ulteriormente permesso sino al suo ripristino in condizioni di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-23