Titolo III
Art. 16
16 / 25Esecuzione delle ispezioni
In vigore dal 26 lug 1999
1. Le ispezioni sono eseguite da personale abilitato dell'Ente tecnico, secondo i criteri indicati nell'. Criteri diversi di ispezione sono soggetti alla preventiva approvazione della commissione mista consultiva, di cui all', secondo quanto previsto dall'.
2. Ogni eventuale deficienza riscontrata deve essere riparata a cura del responsabile, ai sensi dell', prima di rimettere il contenitore in esercizio. Le ispezioni e le eventuali riparazioni eseguite devono essere documentate secondo quanto indicato all'.
3. Il responsabile, dopo la completa esecuzione dell'ispezione, deve marcare sulla targa, o sul contenitore in zona vicino alla targa, la data (mese ed anno) entro la quale il contenitore deve essere sottoposto ad ispezione successiva. La marcatura deve essere fatta con mezzi tali (adesivi o altri) da assicurare la sua leggibilità per almeno trenta mesi, e comunque fino alla data della successiva ispezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-16